Gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 sono stati abrogati dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. L’articolo 28 così recitava: “Gli organi tecnici competenti ad esprimere pareri sui progetti delle opere debbono accertare ed attestare che gli stessi sono redatti in conformità alle norme sulla compilazione dei progetti contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 29 maggio 1895 e successive modificazioni nonché alle ulteriori norme tecniche prescritte.”

Dalla redazione