Gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 sono stati abrogati dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. L’articolo 25 così recitava: “Per i contratti di appalto e di cottimo aggiudicati successivamente al 31 dicembre 1978, la tabella di incidenza degli elementi di costo dell'opera, utile ai fini della revisione dei prezzi, deve essere conforme, in relazione alla natura prevalente dei lavori in appalto, alla tabella tipo - tra quelle incluse nell'allegato A della presente legge - corrispondente alla categoria di appartenenza dell'opera.

Il capitolato speciale di appalto e la lettera d'invito alla gara devono indicare la tabella da applicarsi.

La tabella di incidenza inclusa nel progetto può differenziarsi da quella tipo in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera in misura non superiore al 5 per cento per ogni singola voce rispetto a quella corrispondente della tabella tipo.

Le modifiche, le integrazioni e la formazione di nuove tabelle tipo rispetto a quelle incluse nell'allegato A, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico amministrativo regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.”

Dalla redazione