Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2002, n. 7. L'articolo 36 così recitava: Fino al 31 dicembre 1979, ai contratti d'appalto e di cottimo aggiudicati dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni sull'anticipazione del prezzo di cui al decreto del Ministro del tesoro previsto dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

L'anticipazione concessa viene erogata solo dopo l'effettivo inizio dei lavori, certificato dal direttore dei lavori medesimi e comunque prima dell'emissione del primo stato di avanzamento secondo quanto previsto dal minimo del contratto.

A garanzia delle anticipazioni di cui al primo comma del presente articolo sono ammesse fidejussioni prestate esclusivamente da istituti di credito, con le modalità di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8.

Qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni del prezzo, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata, ai sensi dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'importo eccedente quello anticipato.

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