La Corte Costituzionale, con sentenza del 07/06/2017, n. 133 dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo (in relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di cui al primo periodo del comma 7 dell’art. 49 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 deve essere riferito ai depositi commerciali di “prodotti energetici”, ed in tali termini va accolta la censura dello Stato), nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della presente legge regionale.

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