Articolo abrogato dalla L.R. del 25/07/1969 n.23. L'articolo 4 così recitava: " É istituito il Registro regionale della Strada per la elencazione, descrizione, classificazione o rilevamento delle strade nella Regione siciliana. L'impianto o l'aggiornamento sono affidati all'Ufficio di cui all'articolo precedente.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, il regolamento per la tenuta ed il funzionamento del suddetto Registro."

Dalla redazione