Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27 e, successivamente, modificato dall'art. 26, comma 12, della L.R. 18/11/2024, n. 28, così recitava:

"Art. 39 - Contributi straordinari per attività produttive

1. Per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimenti ed interventi per gli enti locali, è autorizzata la spesa complessiva di 98 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata ai beneficiari nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 4 alla presente legge.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo."

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