Il D. Ass. del 16/09/2011 ha stabilito che “I limiti di reddito di cui all’art. 12 riferito ai destinatari dei benefici di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni, sono rivalutati, sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo secondo la determinazione ISTAT, in euro 25.572,00 per i programmi a proprietà indivisa ed in euro 42.620,00 per i programmi a proprietà divisa.”

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