Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 67. - Interventi in favore dei comuni per i "Teatri di pietra"

1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 ai comuni nei cui territori ricadono i "Teatri di pietra" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia di 500.000 presenze turistiche è destinata la somma di 10.000 migliaia di euro annui, da assegnare in parti uguali, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 20212027, per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di edifici pubblici.”

Dalla redazione