Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 64 - Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica dei consorzi della Sicilia e di ogni altra opera pubblica di bonifica finalizzata alla valorizzazione agricola dei comprensori irrigui è destinata la spesa di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse FESR 2014-2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per gli adempimenti connessi alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sono delegati i consorzi di bonifica della Sicilia.

3. I consorzi di bonifica, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, attingono prioritariamente tra il personale beneficiario delle garanzie occupazionali di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, all'articolo 106 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modificazioni, alla legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 e alla legge regionale 28 giugno 2010, n. 14 nonché all'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni.”

Dalla redazione