Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 10. - Misure di sostegno per l'occupazione

1. Al fine di promuovere la stabilità dell'occupazione, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2023, è riconosciuto alle imprese, incluse le piccole e medie imprese aventi una unità produttiva nel territorio della Regione, un contributo massimo di 30 migliaia di euro nel triennio 20232025 per ciascun lavoratore contrattualizzato. È altresì riconosciuto, nel triennio 2023-2025, un ulteriore contributo di 10 migliaia di euro nel caso di assunzione di ogni lavoratore di età superiore a 45 anni e di assunzione di ogni donna.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche alle imprese che assumono personale proveniente dalle imprese di cui al comma 1 in stato di crisi di impresa o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 ovvero situate in area di crisi industriale complessa. Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti ovvero impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle imprese che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei ventiquattro mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese di cui al comma 2.

4. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

5. L'accesso agli incentivi di cui al comma 1 e le modalità di erogazione degli stessi sono disciplinate con avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 300.000 migliaia di euro da utilizzarsi in tre esercizi finanziari, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

7. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino