Articolo abrogato dall’art. 28, comma 4, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“Art. 104. - Contributo in favore del comune di Biancavilla per infrastrutture sociali

1. Al fine di favorire investimenti sulle infrastrutture sociali, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a destinare un contributo di 300 migliaia di euro al comune di Biancavilla.

2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.”

Dalla redazione