Articolo abrogato dalla L.R. 07/05/2015, n. 9. L’articolo 51 così recitava: “Art. 51. - Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dal comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.

1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.".”

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