Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7. L'articolo 2 così recitatva: "1. L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire."

Dalla redazione