Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29/05/2024, n. 69 (L. 24/07/2024, n. 105) e, successivamente, recepito dinamicamente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18/11/2024, n. 27.

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della presente legge, la Circ. Ass. R. 08/08/2024, n. 3 aveva previsto che la disciplina di cui al presente articolo, inserito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29/05/2024, n. 69 (L. 24/07/2024, n. 105), non poteva trovare immediata applicazione nella Regione Siciliana non rientrando nei limiti di “compatibilità, formale e sostanziale” con la vigente legislazione regionale; pertanto, ai fini dell’applicazione nell’ordinamento regionale della presente disposizione, era necessario uno specifico intervento legislativo regionale.

Dalla redazione