Articolo modificato dall’Errata corrige in G.U. 13/11/2001, n. 264 e, successivamente abrogato (unitamente alle altre disposizioni del capo V della parte II del presente provvedimento), dal combinato disposto dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148); dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) e, successivamente, dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248). Tale regolamento è stato emanato con D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, entrato in vigore il 27/03/2008.

Le disposizioni del presente Capo avevano effetto a decorrere dal 01/01/2004 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200); la proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Successivamente tale termine è stato prorogato:

- al 01/01/2005, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2005, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 1, del D.L. 9/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2006, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148).

Successivamente, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) tale termine è stato prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248) e comunque non oltre il 01/01/2007; il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248), e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine precedentemente fissato al 31/12/2007 e poi prorogato dall’art. 29-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17).

L’articolo così recitava:

“Art. 120 (L) - Sanzioni (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.

2. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di cui all’articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.”

Dalla redazione