Si segnala che per la Regione Sicilia l’art. 1, comma 2, della L.R. 10/08/2016, n. 16 stabilisce che nella Regione trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22/01/2008, n. 37 e che il presente articolo non era menzionato tra quelli recepiti dalla L.R. 10/08/2016, n. 16; il presente articolo come abrogato è ora recepito ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16 come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23.

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