Articolo modificato dall’Errata corrige in G.U. 13/11/2001, n. 264 e, successivamente, abrogato (unitamente alle altre disposizioni del capo V della parte II del presente provvedimento), dal combinato disposto dell'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148); dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) e, successivamente, dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248). Tale regolamento è stato emanato con D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, entrato in vigore il 27/03/2008.

Le disposizioni del presente Capo avevano effetto a decorrere dal 01/01/2004 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200); la proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Successivamente tale termine è stato prorogato:

- al 01/01/2005, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2005, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 1, del D.L. 9/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2006, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148).

Successivamente, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) tale termine è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248) e comunque non oltre il 01/01/2007; il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248), e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine precedentemente fissato al 31/12/2007 e poi prorogato dall’art. 29-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)), ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17).

L’articolo così recitava:

“Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.

2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.”

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