Articolo recepito con modifiche dalla L.R. 10/08/2016, n. 16. L’articolo è stato modificato dall’art. 49, comma 1, della L.R. 11/08/2017, n. 16 e, successivamente, sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23. La Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23: nella parte in cui introduce nel presente articolo, il comma 1, lettera d), numero 4), limitatamente alle parole «in deroga alle norme vigenti e comunque»; nella parte in cui introduce nel presente articolo, il comma 1, lettera d), numero 6), limitatamente alle parole «, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti».

Il presente articolo è stato modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 18/03/2022, n. 2; dall’art. 13, comma 58, della L.R. 10/08/2022, n. 16 e, successivamente, dall’art. 19, comma 1, della L.R. 11/07/2023, n. 8.

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