Articolo modificato dall’Errata corrige in G.U. 13/11/2001, n. 264 e, successivamente, abrogato (unitamente alle altre disposizioni del capo V della parte II del presente provvedimento), dal combinato disposto dell'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148); dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) e, successivamente, dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248). Tale regolamento è stato emanato con D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, entrato in vigore il 27/03/2008.

Le disposizioni del presente Capo avevano effetto a decorrere dal 01/01/2004 ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200); la proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Successivamente tale termine è stato prorogato:

- al 01/01/2005, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2005, ai sensi dell'art. 19-quater, comma 1, del D.L. 9/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2006, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148).

Successivamente, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) tale termine è stato prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248) e comunque non oltre il 01/01/2007; il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248), e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine precedentemente fissato al 31/12/2007 e poi prorogato dall’art. 29-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)), ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17).

L’articolo così recitava:

“Art. 112 (L) - Installazione degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7)

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.”

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