Articolo sostituito dall’art. 10, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23. La Sent. Corte Cost. 09/05/2023, n. 90 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23, nella parte in cui introduce il comma 10 al presente articolo.

Il presente articolo è stato, successivamente, modificato dall’art. 3, comma 1, della L.R. 18/03/2022, n. 2.

Dalla redazione