Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.R. 29/07/2021, n. 19.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 19/12/2022, n. 252, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della L.R. 29/07/2021, n. 19.

Si riporta il testo dell’articolo inserito e dichiarato illegittimo:

"Art. 25-bis. - Norme di interpretazione autentica

1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente."

Dalla redazione