Articolo recepito senza modifiche dall’art. 1, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 16 come sostituito dall’art. 1, comma 1, della L.R. 06/08/2021, n. 23.

Il presente articolo è stato aggiunto al D.P.R. 380/2001 dall’art. 3, comma 1, del D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55) successivamente alla L.R. 10/08/2016, n. 16 di recepimento del citato D.P.R. 380/2001 e in seguito modificato dall’art. 9-quater, comma 1, dall’art. 10, comma 1, del D.L. 24/10/2019, n. 123 (L. 12/12/2019, n. 156) e, successivamente, dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120).

Si ricorda che:

- la Nota Dip. R. 19/04/2019, n. 87466 R ha previsto che - fino all’emanazione delle Linee guida approvate con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/04/2020 - sul territorio regionale trovano applicazione, in via transitoria, le norme previgenti di cui al D.P.R. n. 380/2001 come recepito dalla L.R. 10/08/2016, n. 16;

- il D. Dir. Gen. R. 23/04/2019, n. 189 R ha stabilito che in via transitoria, sino al 30 maggio 2019, trovano applicazione le norme previgenti di cui al D.P.R. 380/2001, mentre dal 31 maggio 2019 e fino all’emanazione delle linee guida del MIT approvate con D. Min. Infrastrutture e Trasp. 30/04/2020, le procedure per il rilascio della autorizzazione preventiva degli Uffici del Genio Civile o per il deposito del progetto presso gli stessi Uffici sono regolate come previsto dal decreto stesso.

Dalla redazione