Articolo soppresso dalla L.R. 01/04/2016, n. 5, così recitava:

“Art. 10. (Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale) — 1. L’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale è composta dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale.

2. L’Adunanza elettorale elegge il Presidente e la Giunta del libero Consorzio comunale. L’Adunanza approva, altresì, la mozione di sfiducia al Presidente del libero Consorzio comunale secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.

3. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea che rappresentino almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio comunale ed è posta in votazione dopo almeno dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Adunanza elettorale.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall’elezione del Presidente né per più di due volte a distanza di almeno un anno durante il medesimo mandato.”

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