La Sent. Corte Cost. 20/07/2021, n. 156 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 14/10/2020, n. 23, che modifica il presente articolo, del quale si riporta il testo nella formulazione originaria:

“Art. 5 - Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso della quota capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021.”

La citata Sent. Corte Cost. 20/07/2021, n. 156 ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 2 della L.R. 14/10/2020, n. 23.

Dalla redazione