N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7. L'articolo 3 così recitava: "1. Per l'esercizio finanziario 1995 resta fermo, per tutti gli effetti di cui all'articolo 5 ter della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 21 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, il piano di riparto delle disponibilità del fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche, deliberato dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario 1994."

Dalla redazione