N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7. L'articolo 2 così recitava: "1. I commi 3, 4 e 8 dell'articolo 3 della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche da adottare in concomitanza dell'approvazione dei bilanci di previsione relativi all'esercizio finanziario 1996.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1995 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 30 aprile del 1995.

3. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1995 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della L.R. 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

4. Le disposizioni di cui all'art. 150 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della L.R. 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche per l'anno 1995."

Dalla redazione