Comma abrogato dall’art. 22, comma 10, della L.R. 21/11/2023, n. 25, così recitava:

“3. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati.". Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010, come modificato dal presente comma, non si applicano alle modifiche dimensionali degli impianti e discariche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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