Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 03/08/2021, n. 22, il presente comma si interpreta nel senso che gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della L. 30/12/2004, n. 311 e successive modificazioni, già assegnati, in applicazione della L. 06/03/1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, sono fruiti dagli assegnatari, anche se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nella misura massima prevista dal comma 6 dell'articolo 22 della L.R. 22/12/2005, n. 19 e successive modificazioni.

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