Articolo abrogato dalla L.R. del 28/07/1983 n.87. L'articolo 15 così recitava:"É istituita la conferenza permanente delle comunità montane composta da 45 membri, designata in numero di tre da ciascuna comunità.

La designazione dei membri viene effettuata dal consiglio delle comunità, nel proprio seno, con il rispetto della minoranza.

La conferenza permanente delle comunità viene convocata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che la presiede, per esprimere parere sui programmi e sui rendiconti di gestione ed ogni qualvolta lo ritenga utile.

Assiste alla conferenza delle comunità, con funzioni di segretario, un dirigente del ruolo amministrativo della Regione.

La conferenza potrà essere convocata purché sia intervenuta la designazione del 60 per cento dei suoi componenti.

Nella prima applicazione della presente legge la designazione, di cui al precedente secondo comma, viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Ai partecipanti alla conferenza spetta il trattamento di missione dovuto, nella misura prevista per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

La conferenza deve essere convocata entro il termine di quindici giorni, a richiesta di almeno un terzo di suoi componenti.

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