N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 2, comma 1, della L.R. 08/10/2013, n. 17 e, successivamente abrogato dall’art. 4, comma 1, della L.R. 18/12/2021, n. 33, così recitava:

“Art. 6 - Consulta delle attività produttive

1. La Consulta delle attività produttive è nominata con D.P.Reg., previa Delib.G.R., su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive. È composta da diciannove membri scelti tra soggetti che si sono contraddistinti per la particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, tenendo conto delle esperienze maturate nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e dell'agricoltura, secondo le modalità di seguito indicate:

a) due membri designati dal Presidente della Regione;

b) un membro designato dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) tre membri individuati tra quelli indicati nella terna di soggetti presentata dall'associazione degli industriali maggiormente rappresentativa nel territorio regionale;

d) otto membri individuati, rispettivamente, in numero di uno per ogni terna di soggetti presentata dalle associazioni delle categorie dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

e) un membro indicato dall'Associazione dei Comuni Siciliani (Anci Sicilia) aderente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

f) quattro membri indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale.

1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale.

2. I membri della Consulta, ai quali per l'attività svolta compete esclusivamente il rimborso delle spese di missione ove dovute, possono essere rinominati per una sola volta.

3. La Consulta fornisce il proprio parere su tutte le delibere del Consiglio di amministrazione. A tal fine il Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'adozione della delibera, ne sottopone lo schema alla Consulta, che esprime il parere entro dieci giorni dal ricevimento. In relazione al rilascio dei pareri sui piani regolatori d'area o sulla programmazione d'area, la Consulta è allargata alla partecipazione del sindaco o suo delegato del comune nel cui territorio ricade l'area interessata. Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza.

4. Il parere della Consulta sulle delibere di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 7 è vincolante. Di ogni seduta della consulta è redatto processo verbale che è numerato in ordine progressivo per annualità e tenuto a cura del direttore generale.”

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