N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 47, comma 1, della L.R. 07/12/2005, n. 21, così recitava:

"Art. 19 - Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio.

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto collettivo di superficie, di mezzi che - conformi alle normative statali di omologazione - siano dotati di caratteristiche che garantiscano prestazioni adeguate per i cittadini portatori di handicap, e l'adeguamento delle strutture di servizio ad essi connesse.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma la Regione, nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali prevede la destinazione di risorse finanziarie per il progressivo adeguamento dei mezzi previsti dai diversi sistemi di trasporto collettivo, da determinarsi con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo e per l'adeguamento e realizzazione delle strutture, infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.

3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di regolamento contenente le disposizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto e nelle strutture ed infrastrutture connesse."

Dalla redazione