Articolo abrogato dalla L.R. del 13/11/1998 n. 31. L’articolo 10 così recitava: “Articolo 10 - Istituzione del servizio regionale sull'edilizia abitativa - Per assicurare una adeguata organizzazione amministrativa ai fini degli adempimenti previsti anche dalla presente legge, è istituito, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, il Servizio regionale dell'edilizia abitativa, ripartito in due settori, in sovrannumero e in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 17 agosto 1978.”

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