N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 08/07/1993 n. 29. L'articolo 6 così recitava: " 1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa, ammesse a contributo regionale o statale possono richiedere all' Assessorato regionale dei lavori pubblici di variare l' agevolazione, da quella già autorizzata con il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo a quella prevista per le cooperative a proprietà individuale.

2. La variazione dell' agevolazione è subordinata alla modifica dello statuto e dell' atto costitutivo della cooperativa, qualora lo stesso già non preveda la possibilità di realizzare anche costruzioni da assegnare in proprietà individuale, alla modifica della convenzione comunale di concessione o cessione dell' area, qualora non preveda l' assegnazione in porprietà delle abitazioni realizzate, nonchè al versamento nel conto entrata del bilancio regionale della differenza tra i contributi previsti per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale, tenuto anche conto dell' eventuale diverso importo del mutuo ammissibile a contributo.

3. Il versamento dell' importo di cui al comma precedente può essere effettuato dai soci interessati, a richiesta, in sei rate semestrali.

4. Nelle trasformazioni di cui al presente articolo, la modifica dell' assegnazione in uso in assegnazione in proprietà deve essere effettuata nei confronti dei soci che risultino assegnatari alla data della domanda di trasformazione: per i soli soci eventualmente subentrati agli originali assegnatari, la verifica dei requisiti deve essere effettuata ai sensi del precedente articolo 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione."

Dalla redazione