Articolo abrogato dalla L.R. del 13/11/1998 n. 31. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - (Servizio dell'attività mineraria e di cava) - 1. Il Servizio dell'attività mineraria dell'Assessorato dell'industria assumerà la denominazione di "Servizio dell'attività mineraria e di cava".

2. A detto Servizio saranno attribuite le competenze relative ai problemi tecnici e amministrativi della gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria e alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro nelle attività delle miniere, cave, torbiere, saline, acque minerali e termali.

3. Il Servizio dell'attività mineraria e di cava di articolerà in tre settori, competenti rispettivamente in materia di:

a) governo dei titoli minerari e incentivazione delle attività minerarie;

b) vigilanza, prevenzione e sicurezza nelle attività minerarie;

c) disciplina delle attività di cava.

4. Saranno istituiti uffici periferici del Servizio dell'attività mineraria e di cava con sede in Tempio Pausania e in Iglesias.

5. I settori di cui al precedente terzo comma sono ricompresi nel numero massimo di settori stabilito dell'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4.”

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