N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 04/02/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 8 (Piani provinciali) — 1. Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano regionale di cui all’articolo 7, d’intesa con i comuni singoli o associati e sentiti i responsabili dei musei, dei parchi archeologici, degli ecomusei, delle biblioteche e degli archivi storici di ente locale e di interesse locale del proprio territorio, la provincia approva il piano provinciale degli interventi per i beni culturali e gli istituti e i luoghi della cultura, di seguito denominato piano provinciale.

2. Il piano provinciale, di norma di durata triennale, e i relativi programmi annuali di attuazione, specificano i progetti e le iniziative della provincia e dei comuni, singoli o associati, con indicazione delle relative risorse e stabiliscono, inoltre, le modalità di richiesta dell’intervento provinciale, i criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione, la revoca dei contributi e i termini di presentazione delle richieste.

3. La provincia, entro il mese di ottobre, trasmette alla Regione una relazione sull’attuazione del programma annuale del piano provinciale e sui risultati del relativo monitoraggio.”

Dalla redazione