Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 04/04/1996, n. 18; modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 29/04/2003, n. 3; dall'art. 27, comma 15, della L.R. 11/05/2006, n. 4; dall'art. 4, comma 25, della L.R. 11/04/2016, n. 5; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/10/2016, n. 26 e, successivamente, abrogato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 03/07/2017, n. 11, così recitava:

“Art. 18-bis - Sclassificazione di terreni civici

1. Possono essere oggetto di sclassificazione dal regime demaniale civico i terreni soggetti ad uso civico a condizione che:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi;

b) siano stati alienati prima della data di emanazione della determinazione di accertamento dei diritti di uso civico di cui all'articolo 5 della presente legge o siano stati utilizzati dai comuni per la costruzione di opere permanenti di interesse pubblico o, rilevata la finalità di interesse pubblico, per la realizzazione di piani di zona ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche e integrazioni, o di piani per gli insediamenti produttivi o di piani particolareggiati approvati o di piani per le zone F turistiche inserite nel PUC comunale o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi industriali;

c) siano stati prima dell’entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformità alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e non siano stati utilizzati in difformità alla programmazione urbanistica comunale.

2. La sclassificazione, su richiesta motivata del Comune territorialmente interessato, è dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della esistenza delle condizioni indicate nel comma 1.

3. La richiesta di sclassificazione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora trattisi di terreni di pertinenza frazionale, la deliberazione deve contenere il parere obbligatorio dell'Amministrazione separata frazionale, ove esistente.

4. Entro 15 giorni la delibera è depositata a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e mediante l'affissione di manifesti e avviso in almeno uno dei quotidiani dell'isola.

5. Chiunque può formulare, entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione, osservazioni alla delibera.

6. Il Consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con parere motivato e, tenuto conto di esse, delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti l'adozione definitiva della richiesta di sclassificazione.

7. Il decreto assessorile di cui al comma 2 è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19 della presente legge».

7-bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino all'effettuazione di tali adempimenti il decreto di cui al comma 7 non produce effetti in merito alla sottrazione dei terreni oggetto di sclassificazione dalla categoria di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni.

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