Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 04/04/1996, n. 18; modificato dall'art. 19, comma 3, della L.R. 29/04/2003, n. 3 e, successivamente, sostituito dall’art. 38, comma 1, della L.R. 03/07/2017, n. 11.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 26/07/2018, n. 178 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 1, della L.R. 03/07/2017, n. 11.

Si riporta il testo dell'articolo nella versione precedente:

"Art. 18-ter. Trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni comunali. 1. I comuni, quando ciò comporti un reale beneficio per i propri amministrati, possono richiedere il trasferimento dei diritti di uso civico dai terreni interessati in altri terreni di proprietà comunale, ove esistenti, idonei all'esercizio dei diritti di uso civico nelle forme tradizionali e non tradizionali.

2. La richiesta di trasferimento è deliberata dal Consiglio comunale con le modalità di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 18-bis.

3. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale. Il decreto assessoriale è pubblicato con le formalità previste dall'articolo 19.".

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