Comma abrogato dalla L.R. 13/03/2018, n. 8, così recitava:

“2. Al fine di eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale, è abrogato l'articolo 22 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), con effetto dalla data di entrata in vigore dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).”

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