Articolo abrogato dalla L.R. del 29/12/1992 n. 22. L’articolo 5 così recitava: “Articolo 5 - 1. Le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione fino all'adozione dei piani territoriali paesistici di cui agli articoli 10 e 11 e successive modificazioni della medesima legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992.”

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