Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2018, n. 48.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di specifici interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive, riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri per la presa in carico degli autori di tali atti che per statuto risultino essere rivolti in modo specifico alla riabilitazione degli autori di violenza di genere e incoraggia la creazione di nuovi centri specialistici dedicati alla presa in carico degli autori di violenza di genere promossi localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che dimostrino di avvalersi di personale qualificato e che possano dimostrare un'esperienza nel lavoro con gli autori di violenza. I centri antiviolenza possono avviare dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di atti di violenza di genere nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e a condizione che siano prioritariamente garantiti la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime al fine di assicurare la inderogabile separatezza dei due percorsi ed escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore e la vittima.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere a carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico e sono attuati da equipe multidisciplinari composte da psicologi, counselor, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, criminologi, sociologi, assistenti sociali che garantiscano la presenza di operatori di entrambi i sessi, secondo il protocollo di lavoro adottato da ogni centro per la presa in carico degli autori di violenza di genere e nell'ambito delle relazioni affettive. Gli operatori dei programmi, pur accogliendo il disagio dell'uomo, evitano di scusare, giustificare, minimizzare o colludere con questi comportamenti e rifiutano ogni forma di colpevolizzazione delle donne. Gli operatori, in aggiunta alla formazione nell'area delle relazioni di aiuto e alla relativa esperienza lavorativa devono aver svolto una formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo e dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi accettati nelle relazioni tra i generi e sul trattamento degli autori di violenza. I servizi resi dai centri per la presa in carico degli autori di violenza sono gratuiti.

3. I centri di cui al comma l garantiscono standards di qualità ed operano secondo linee guida nazionali ed europee, utilizzano una metodologia idonea a garantire prioritariamente la sicurezza di donne e minori e riservano uno spazio di ascolto dedicato all'autore di violenza che non sia utilizzato per altri scopi o utenza e, in particolare, che non sia fruibile dalle donne o dai bambini vittime di violenza, al fine di garantirne la sicurezza.

4. Gli enti locali assicurano la continuità degli interventi e garantiscono:

a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e ai territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati;

b) la copertura finanziaria per almeno il 25 per cento delle spese di gestione per la funzionalità operativa delle strutture;

c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri per la presa in carico degli autori di violenza.

5. La Regione istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un osservatorio regionale sulla violenza e periodicamente organizza tavoli tecnici per garantire procedure integrate ed una rete sinergica, formata dagli operatori dei centri antiviolenza, operatori dei centri per autori di violenza di genere, servizi sociali, forze dell'ordine, sistema giudiziario e ogni altra realtà operante nel settore della violenza sulle donne.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la concessione di contributi diretti a finanziare le attività e le strutture di cui al comma 1, individua i criteri per stabilire la congrua proporzione tra il numero di soggetti ospitati e il numero del personale necessario per la esecuzione dei servizi forniti e definisce misure e idonei meccanismi di verifica della rendicontazione. In difetto della presentazione della rendicontazione, il beneficiario non è ammesso al finanziamento per gli anni successivi fino a regolare adempimento.

7. Omissis”.

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