N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 16 - Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e società partecipate rifiutano le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle seguenti circostanze, in relazione a precedenti contratti di fideiussione stipulati a qualsiasi titolo a beneficio dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative e dei suoi enti strumentali:

a) mancato pagamento, o pagamento a seguito di procedure esecutive, dell'importo garantito, anche con riferimento a una sola garanzia fideiussoria;

b) reiterati ritardi nel pagamento degli importi garantiti e, nello specifico, il verificarsi:

1) per due volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima dell'avvio delle procedure esecutive;

2) per cinque volte, del pagamento dell'importo garantito dopo l'ingiunzione di pagamento, ma prima dell'iscrizione a ruolo;

c) sistematicità dei contenziosi conclusi con la soccombenza del soggetto fideiussore.

2. L'esclusione di cui al comma 1 opera per un periodo di dieci anni dal verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 1. L'esclusione non opera con riferimento alle garanzie fideiussorie presentate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/1 8/CE). L'Amministrazione regionale pubblica sul proprio sito internet la lista aggiornata delle banche, delle assicurazioni e degli altri intermediari finanziari per le quali si sono verificate una o più delle circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1."

Dalla redazione