Comma abrogato dalla L.R. 28/07/2017, n. 16.

Il comma 1 dell’articolo 11 così recitava:

“1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 133 del 2014), come modificato dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 208 del 2015, sul territorio regionale, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei diportisti a bordo delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto ministeriale del 3 ottobre 2014, rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta.”

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