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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge.
3. L’AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006.
4. La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 2, comma 28, del d.lgs. 4/2008, e dell’articolo 23 bis del d.l. 112/2008, come inserito dalla legge di conversione 133/2008 e da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g), del decreto - legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con procedure di evidenza pubblica ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico partecipate dalle AdA e/o dai comuni dell’ATO di riferimento purché gli stessi soggetti esercitino sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolga prevalentemente la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale sociale.
5. Nell’ambito delle funzioni a essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:
a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine redige, approva e aggiorna il PdA, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell’articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
b) individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l’ubicazione di eventuali discariche a servizio dell’ambito;
c) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predisposizione e trasmissione a Regione, provincia e comuni di un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
d) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
e) controllo del servizio reso dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento;
f) amministrazione dei beni strumentali per l’esercizio dei servizi pubblici.
6. L’AdA, per l’espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte dell’ATO.
7. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell’AdA sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’articolo 31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 12 dell’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. La rappresentanza in seno all’assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT e a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.
9. A nessun comune singolo può essere riconosciuta una rappresentanza superiore al 40 per cento delle quote; il quorum deliberativo dell’assemblea per le decisioni relative alle nomine e per quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione è a composizione numerica purché superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti preesistenti e alla localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche col voto favorevole del comune sede dell’impianto e di quegli altri comuni i cui centri abitati siano a distanza dall’impianto inferiore a quello del comune nel cui territorio ricade il medesimo impianto.
10. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia e alla Regione i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
11. La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comporta l’applicazione di penalizzazioni previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.
12. L’AdA sostituisce le ATO nelle competenze a esse attribuite entro i termini previsti dall’articolo 7.”
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