Articolo abrogato dalla L.R. del 20/08/2012 n. 24. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - Competenze della Regione - 1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’articolo 196 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo:

a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentite le province e gli ambiti territoriali ottimali (ATO), del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 6;

b) l’adozione da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del d.lgs. 152/2006, di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

c) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), del d.lgs 152/2006, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

d) la disciplina del controllo con poteri sostitutivi ad acta, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 nonché, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l’esercizio dei poteri sostitutivi ad acta che consentano di avviare le procedure di affidamento della gestione del servizio integrato;

e) il controllo, anche in forma sostitutiva, ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 sull’adozione da parte delle autorità d’ambito (AdA) del piano d’ambito (PdA) e in conformità ai criteri e agli indirizzi fissati dalla Regione con riferimento alle previsioni del piano regionale;

f) l’emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. In particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;

g) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p), del d.lgs. 152/2006;

h) la definizione in sede di piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

i) salvo delega alle province, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152/2006;

j) salvo delega alle province, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizioni di rifiuti, e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

k) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, e in particolare la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il passaggio da tassa a tariffa, la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, nonché la corrispondente penalizzazione nel caso di inadempienze;

l) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;

m) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri e indirizzi di cui all’articolo 195, comma 1, lettere l), m), n) e o), del d.lgs. 152/2006.

2. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), c), g) e h), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione dei rimanenti atti previsti dal comma 1 è attribuita alla competenza degli organi di governo o dei dirigenti secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi e i criteri stabiliti dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’ amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni.

3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; in caso di necessità, mediante apposita convenzione, la Regione si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133.”

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