Articolo abrogato dalla L.R. del 20/08/2012 n. 24. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9 - Gestioni esistenti - 1. Per effetto della preesistente costituzione delle AdA di cui all’articolo 7, comma 3, salvo non risultino già trasferiti all’AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone l’esecuzione anche ai comuni singoli.

2. Se l’AdA non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del d.lgs. 152/2006, i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta che avvia, entro quarantacinque giorni, le procedure di affidamento.

3. Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all’ente locale nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.”

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