Articolo abrogato dalla L.R. del 20/08/2012 n. 24. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali - 1. La gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, in conformità all’articolo 200 del d.lgs. 152/2006, è organizzata sulla base dei quindici ATO individuati con i decreti del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia del 30 settembre 2002, dal n. 296 al n. 310 e n. 315, di rettifica del precedente n. 303, e confermati dal decreto commissariale 19 ottobre 2006, n. 189 (Ambiti territoriali ottimali - Autorità per la gestione rifiuti urbani - Personalità giuridica), cui sono risultate trasferite le competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

2. L’AdA può acquisire la titolarità degli impianti preesistenti in accordo con il comune sede degli stessi nonché di nuovi impianti che, in caso di trasferimento delle funzioni dell’AdA, passano nella titolarità dei nuovi enti ovvero del comune nel quale hanno sede.

3. Le AdA già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguare i propri statuti e convenzioni alle norme previste nei commi 1 e 2 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettendone copia al competente servizio regionale nei successivi trenta giorni. A tal fine i comuni dell’ATO deliberano l’approvazione delle modifiche in tempo utile al rispetto del termine innanzi indicato. La Regione promuove ulteriori modifiche statutarie per l’adeguamento a legge delle disposizioni in contrasto.

4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita il controllo sulle AdA anche in via sostitutiva attraverso commissari ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e promuove il controllo sugli organi previsto dall’ordinamento degli enti locali.

5. La Regione Puglia, nell’esercizio delle competenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, sentiti i comuni e gli enti interessati alla riperimetrazione degli ATO, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al raggruppamento in ATO di comuni appartenenti a una medesima provincia.”

Dalla redazione