La Sent. Corte Cost. 26/03/2010, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, così recitava:

"2. I comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio ai sensi del comma 1, lettera a), fermo restante che, nelle more della loro eventuale approvazione, vige il regime previsto dalla vigente legge senza alcuna sospensione della attività autorizzativa."

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