La Sent. Corte Cost. 26/03/2010, n. 119 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, così recitava:

"3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli impianti:

a) esclusivamente finalizzati all’autoconsumo;

b) con potenza elettrica nominale fino 40 kilowatt (kW);

c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali a essi adiacenti;

d) da realizzarsi in aree industriali dismesse."

Dalla redazione