N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/08/2017, n. 36.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento

1. Per le nuove costruzioni di cui all’articolo 3, e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute ogni dieci anni, a pena di sospensione e per dettato di legge dalla certificazione di agibilità, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello di concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Per gli edifici esistenti di cui all’articolo 4, e qualora non siano stati espletati gli adempienti previsti dall’articolo 2, le attività di monitoraggio, della durata di un anno, devono essere compiute a pena di sospensione della certificazione di agibilità ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio, seguendo il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 2 e 3. In caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione fissato dall’articolo 3, comma 1, si applica il procedimento previsto dall’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6 e 7.”

Dalla redazione