N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articoli abrogati dalla L.R. del 30/05/2011 n.9. Gli articoli 14, 15 e 16, commi 1-bis e 1-ter così recitavano:

“Art. 14. - (Personale) - 1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della L. 36/1994.

Art. 15. - (Disposizioni finanziarie) - 1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 "Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994", che viene impinguato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 "Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche I.r. n. 24/1983 ", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. 2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comuni 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.”

Art. 16 - 1 bis L'Autorità d'ambito denominata "ATO Puglia", costituita con convenzione in data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000".

1 ter Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316 dell'8 ottobre 2002. Presa d'atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo modificato si applica l'articolo 5, comma 4, della presente legge".

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